Art. 9.
(Consulta nazionale della
sicurezza stradale).

      1. Alla Consulta nazionale della sicurezza stradale presso il Ministero dei trasporti sono attribuite le ulteriori funzioni di organo di consultazione dell'Agenzia, con emissione di pareri obbligatori in materia. Lo statuto e il regolamento della Consulta sono predisposti e approvati con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con l'Agenzia.